Le capacità dell’intelligenza artificiale avanzano più rapidamente della capacità del pubblico di distinguere contenuti autentici da produzioni automatizzate. L’Unione europea comincia a rispondere con obblighi precisi di informazione e marcatura.

Una nuova fase dell’AI Act

L’articolo 50 del regolamento europeo sull’intelligenza artificiale è applicabile dal 2 agosto 2026. La Commissione europea ha pubblicato linee guida per armonizzarne l’interpretazione.

I fornitori devono informare chiaramente una persona quando interagisce direttamente con un’IA, salvo che la situazione sia già evidente. Alcuni contenuti generati o manipolati devono anche poter essere identificati tecnicamente.

Deepfake direttamente interessati

Immagini, voci e video sintetici possono riprodurre una persona con notevole realismo. Hanno impieghi legittimi, ma facilitano anche furto d’identità e disinformazione.

Il regolamento prevede quindi obblighi di comunicazione per contenuti artificiali che potrebbero essere percepiti come autentici, con modalità adattate ai contesti artistici, satirici o editoriali.

Marcatura non infallibile

Metadati e firme tecniche possono aiutare le piattaforme a riconoscere contenuti generati. Non sono infallibili: un file può essere ricompresso, ritagliato o privato di alcune informazioni.

La trasparenza dipenderà quindi da più elementi: marcatura tecnica, indicazione visibile, controllo delle piattaforme ed educazione del pubblico.

Cosa cambia per le imprese

I fornitori di IA devono individuare le funzioni interessate, adattare le interfacce e documentare i meccanismi di identificazione.

Anche le aziende che diffondono contenuti sintetici devono verificare le proprie responsabilità. Per i media è essenziale distinguere illustrazioni generate, fotografie documentarie e immagini modificate.

Conclusione

L’Unione europea non cerca di vietare i contenuti prodotti dall’IA, ma di renderne più comprensibile l’origine.

L’efficacia dipenderà da standard tecnici solidi, dal rispetto delle regole da parte degli operatori internazionali e dalla capacità delle autorità di farle applicare.